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MiFIR: il nuovo regolamento per i mercati europei
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MiFIR: il nuovo regolamento per i mercati europei

Il regolamento europeo n. 600/2014, noto come MiFIR, nasce in concomitanza alla direttiva MiFID II, introducendo importanti novità nel panorama del mercato finanziario europeo. Ma cosa cambia con il MiFIR? Quali vantaggi porterà al mercato europeo?

Il regolamento MiFIR: Che cosa riguarda

MiFIR ( Markets in Financial instruments regulation ) è il regolamento nato dalla necessità di stabilire requisiti uniformi per il mercato finanziario europeo.

Il MiFIR introduce precisi standard in relazione a:

-
negoziazioni e loro trasparenza con autorità competenti e pubblico;
-
accessibilità alle informazioni relative all'attività di un ente finanziario;
-
negoziazioni all'interno di nuovi mercati regolamentati;
-
ripartizione di poteri di vigilanza tra le Autorità competenti;
-
professione di attività finanziarie da parte di paesi extracomunitari.

Il MiFIR ha come primo obiettivo la creazione di mercati uniformi regolamentati, costantemente seguiti dalle Autorità competenti in modo tale da creare un ambiente sicuro di negoziazione per il pubblico.

MiFIR e Pre-negoziazione

Nel Titolo II del MiFIR viene reso l'obbligo di pubblicazione dei prezzi correnti di vendita e dei prezzi di acquisto nonché dello spessore degli interessi di negoziazione degli strumenti rappresentativi di capitale quali:

-
azioni;
-
fondi indicizzati quotati;
-
certificati di deposito e analoghi.

Le Autorità competenti possono esentare i gestori delle sedi di negoziazione da questi obblighi nel caso in cui:

-
gli ordini siano di dimensione elevata rispetto agli standard del mercato;
-
lo strumento finanziario in questione sia stato reso negoziabile per la prima volta o rilevato dal mercato più rilevante in termini di liquidità;
-
lo strumento finanziario sia stato acquisito dalla sede, ma non ancora reso negoziabile.

Gli strumenti rappresentativi di capitale esentati hanno comunque una regolamentazione dei prezzi conforme ai mercati europei controllata dalle Autorità e il loro volume di vendita non può superare il 4% del volume complessivo di vendita.

Post-negoziazione

I gestori dei mercati regolamentati sono tenuti a pubblicare in tempo reale le specifiche di ogni negoziazione conclusa, per quanto tecnicamente possibile. Alla chiusura delle trattative, va inoltre reso pubblico il resoconto delle negoziazioni concluse, specificando il volume e il prezzo delle vendite. Le Autorità competenti avranno così la possibilità di monitorare più facilmente il corretto svolgimento delle trattative, mentre il pubblico sarà agevolato nelle proprie scelte di mercato. I criteri di pubblicazione dei dati vengono stabiliti dall'ESMA ( European Securities and Markets Authority ).

L'obbligo di pubblicizzare tali dati può essere delegato dalle Autorità nel caso in cui la conclusione delle operazioni relative a una data negoziazione vada oltre la pubblicazione del resoconto.

MiFIR ed Elementi di controllo

Il MiFIR introduce obblighi importanti al fine di garantire ai fruitori del mercato finanziario trasparenza e tutela.

Viene innanzitutto introdotto l'obbligo di archiviare tutti i dati relativi alle operazioni di mercato svolte dalle imprese di investimento, per proprio conto o per conto di un cliente. Le informazioni relative ad una operazione devono rimanere disponibili alle Autorità per 5 anni. I dati rilevanti da archiviare vengono stabiliti, secondo norme tecniche, dall'ESMA. I dati forniti alle autorità non devono essere solo quelli relativi a operazioni specifiche, ma è necessario fornire anche dati di riferimento per ogni strumento finanziario negoziato.

L'ESMA ha, infine, potere di restrizione o divieto su tutti gli strumenti finanziari e le attività finanziarie.

Ogni restrizione o divieto dell'ESMA deve essere giustificato da:

-
un significativo timore relativo alla tutela degli investitori o alla trasparenza delle informazioni in dotazione al pubblico;
-
la mancanza di requisiti e restrizioni normative relative allo strumento/alle attività finanziarie in esame sufficienti a garantire una sua corretta negoziazione;
-
inefficacia delle azioni delle autorità competenti rispetto a una minaccia in atto.

Ogni azione dell'ESMA in senso restrittivo deve essere preventivamente comunicata sul sito internet, con informazioni relative alle caratteristiche della restrizione e la sua durata. Tali provvedimenti non devono in ogni modo intaccare l'efficienza dei mercati.

L'EBA ( European Banking Authority ) ha gli stessi poteri restrittivi dell'ESMA, ma si riferisce a depositi strutturati .

Le negoziazioni su strumenti derivati

Il MiFIR introduce una nuova regolamentazione anche per i negoziati su strumenti finanziari derivati.

L'ESMA è l'autorità che stabilirà quali tipi di strumenti finanziari saranno definibili come derivati, che potranno essere commerciati solo in:

-
mercati regolamentati;
-
sistemi multilaterali di negoziazione;
-
sistemi organizzati di negoziazione;
-
sedi di negoziazione di paesi terzi (a patto che siano ritenute adeguate dalla Commissione).

Il gestore di un mercato regolamentato è tenuto alla compensazione per la totalità delle operazioni svolte su derivati.

Il MiFIR e il MiFID II

Il MiFIR è strettamente legato alla redazione contemporanea del MiFID II. Entrambi i testi (il primo è un regolamento, il secondo una direttiva) mettono in atto una necessità fattasi sempre più pressante negli ultimi tempi, ovvero l'esigenza di regole comuni nel mercato europeo e l'inclusione nel corpo normativo di molti market place nuovi, che rimanevano fuori dal vecchio ordinamento ed erano per questo soggetti a particolari rischi per gli investitori.

L'obiettivo comune, quindi, è quello di portare trasparenza nel mondo finanziario europeo e sicurezza per gli investimenti nelle sedi regolamentate.