powered by
Benvenuto!   Accedi o registrati
INFORMAZIONI
Cartolarizzazione e mercato dei crediti
Cartolarizzazione e mercato dei crediti
Cartolarizzazione e mercato dei crediti
INFORMAZIONI
Cartolarizzazione e mercato dei crediti

La cartolarizzazione, o securitization, è un processo finanziario di trasmutazione in titoli commerciabili di attività illiquide.

Per attività illiquide si intendono tutti gli elementi finanziari (crediti, debiti, prestiti immobiliari, ipoteche immobiliari...) che costituiscono un potenziale movimento di cassa, ragionevolmente sicuro, ma che, in quanto potenziali e non effettivi, non possono essere venduti sul mercato.

Cartolarizzazione, definizione e storia

La pratica è nata negli anni '70 negli Stati Uniti e solo successivamente importata in Europa, anche a causa della complessità iniziale del processo, reso poi più semplice dall'introduzione di norme specifiche (in Italia la prima legge a riguardo fu la 130/1999).

La cartolarizzazione è alla base dei finanziamenti di quelle società finanziarie e banche che necessitano di mezzi finanziari liquidi prima del tempo di rientro dei crediti stessi.

Le liquidità differite cartolarizzabili non sono tutte, ma devono rispettare alcuni standard:

– devono essere giuridicamente e finanziariamente ben definite (durata, rendimento...);

– devono avere un grado di rischio accertabile con buona precisione.

Il rischio relativo al credito cartolarizzato passa dall'ente che emette i titoli all'investitore che li compra.

Due sono le principali tipologie di cartolarizzazione:

tradizionale;

sintetica.

Cartolarizzazione tradizionale e SPV

La cartolarizzazione tradizionale prevede la cessione dall'ente originator degli asset da cartolarizzare a una società di passaggio, detta SPV ( Special Purpose Vehicle ), che li acquisisce e li converte in titoli negoziabili sul mercato. La SPV ha il compito di dare al titolo una forma ben definita, ovvero di stabilire il tipo di attività finanziaria, la sua durata, il suo rendimento e soprattutto il rischio annesso. Nel complesso, la cessione dei crediti dall'originator all'investitore secondo cartolarizzazione tradizionale è pro soluto, ovvero il cedente non ha nessuna responsabilità in caso di inadempimento del debitore.

I titoli emessi dalle SPV hanno acronimi che ne stabiliscono la natura:

MBS( Mortgage Backed Security ), di natura immobiliare (es. mutui residenziali);

ABS ( Asset Backed Security ), di natura finanziaria.

Le ABS possono essere standard o strutturate. Le ABS strutturate si compongono di flussi suddivisi in sottoinsiemi, in riferimento ai quali vengono emessi nuovi titoli, detti CO( Collateralized Obligations ). Le CO vengono emesse per categorizzare in un ABS titoli con differenti livelli di rischio e rendimento, quindi con differenti valori di mercato.

Cartolarizzazioni sintetiche

Nella cartolarizzazione sintetica gli asset non vengono ceduti alla SPV, ma conferiti in modo tale che si generino titoli di partecipazione (derivati su crediti). L'investitore che acquisirà i titoli così generati diventerà proprietario del rischio sul credito. In questo modo l'originator mantiene in bilancio le attività finanziarie oggetto di cartolarizzazione mentre l'investitore acquisisce i rischi su tali attività attraverso i titoli emessi dalla SPV.

Il processo sintetico non genera un flusso di cassa, ma è indicato per rendere "più sicuro" il portafoglio dell'originator: l'investitore, infatti, assume la posizione di Protection Seller che, in base al contratto, ha diritto a un premio nel caso in cui il credito venga saldato, mentre ha obbligo di versamento di prestabilita entità al Protection Buyer (in questo caso l'originator) nel caso in cui il credito non venga saldato.

Cartolarizzazioni, banche, mutui e immobili

I soggetti finanziari che fanno maggiormente uso della cartolarizzazione sono le banche. Particolare importanza viene assunta dai processi di cartolarizzazione sui mutui. Capita spesso che le banche necessitino di liquidità e la cessione dei diritti sui crediti mutuatari attraverso cartolarizzazione è tra i metodi più utilizzati: la banca rientra della somma prestata mentre l'investitore diventa il nuovo esercente diritto sugli interessi delle rate del mutuo. Per il debitore, in termini economici, non cambia nulla, se non il destinatario del proprio versamento.

Possono essere oggetto di cartolarizzazione anche i beni immobili. In questo caso, il bene immobile viene passato alla SPV, che svolge 3 principali funzioni:

1.
emette titoli sul mercato
2.
ripaga la società precedentemente titolare dell'immobile con l'incasso delle vendite dei titoli
3.
gestisce la vendita dell'immobile e i conseguenti flussi finanziari, utilizzati per il rimborso di debiti e oneri agli investitori.

Le cartolarizzazioni in Italia

Dagli anni '70 sino al 1999, il processo di cartolarizzazione trovava in Italia non pochi ostacoli normativi. Il problema principale era legato alla necessità di avere una stretta relazione tra le obbligazioni emesse e il patrimonio societario, dato che nell'ordinamento italiano quest'ultimo ha funzione di garanzia nei confronti dei creditori. Questo ostacolo normativo rendeva la cartolarizzazione un processo estremamente oneroso e spesso antieconomico.

La legge n. 130 del 30 aprile 1999 regolamenta in Italia la cartolarizzazione ed è senza dubbio la principale causa dell'enorme diffusione di questa pratica nel nostro paese. La legge non punta a regolamentare minuziosamente le operazioni di cartolarizzazione, piuttosto cerca di delinearne le caratteristiche generali in base alle quali è possibile derogare alcuni principi generali che prima ne ostavano l'esecuzione. Le azioni finanziare riguardate dalla legge n. 130/1999 sono «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si stratta di una pluralità di crediti», operazioni che devono essere contraddistinte da 2 caratteristiche:

«a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva , dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione» (art. 1, comma 1).

Riguardo i crediti cartolarizzati, «I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi» (art. 3, comma 2).

Viene definita anche la natura e lo scopo delle SPV: « La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti» (art. 3, comma 1).

Una normativa così elastica ha permesso al mercato italiano di diventare uno dei primi al mondo in quanto a volume di cartolarizzazioni emesse.